ART. 202
                     (affidamento del servizio)

   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e  dalle  disposizioni  comunitarie, in conformita' ai criteri di cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  nonche'  con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la
gestione  svolta,  tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e
delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei  concorrenti,  secondo
modalita' e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio nel rispetto delle competenze regionali
in materia.
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi
autonomamente definiti.
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del
medesimo servizio.
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile.
 
          Note all'art. 202:
              - Il   testo   dell'art.  113,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 2000, n. 227, S.O. (Testo
          unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
          il seguente:
              "7.  La  gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma  devono  considerarsi integrative delle
          discipline di settore.".
              - Si  riporta  l'art.  113,  comma  5-ter, del predetto
          decreto n. 267/2000:
              "5-ter.  In  ogni  caso  in cui la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui   ai   precedenti   commi   provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
          gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
          lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
          qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
          gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
          servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
          connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 37-bis della legge
          11 febbraio 1994, n. 109:
              "Art.  37-bis  (Promotore).  -  1. I soggetti di cui al
          comma   2,   di  seguito  denominati  "promotori",  possono
          presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  proposte
          relative  alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
          di   pubblica   utilita',   inseriti  nella  programmazione
          triennale  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  ovvero  negli
          strumenti    di    programmazione   formalmente   approvati
          dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla   base  della
          normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
          all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
          a  carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
          entro  il  30 giugno  di  ogni anno oppure, nel caso in cui
          entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
          il  medesimo  intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte
          devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
          ambientale,   uno   studio  di  fattibilita',  un  progetto
          preliminare,   una   bozza   di   convenzione,   un   piano
          economico-finanziario  asseverato da un istituto di credito
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari  finanziari,  ai sensi dell'art. 106 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
          societa'  di  revisione  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
          23 novembre   1939,   n.  1966,  una  specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonche'
          l'indicazione  degli  elementi di cui all'art. 21, comma 2,
          lettera   b),   e  delle  garanzie  offerte  dal  promotore
          all'amministrazione  aggiudicatrice;  il  regolamento detta
          indicazioni  per  chiarire  ed  agevolare  le  attivita' di
          asseverazione.   Le   proposte   devono   inoltre  indicare
          l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
          comprensivo  anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
          all'art.  2578  del  codice  civile. Tale importo, soggetto
          all'accettazione    da    parte    della    amministrazione
          aggiudicatrice,  non  puo'  superare  il  2,5 per cento del
          valore   dell'investimento,   come   desumibile  dal  piano
          economic  o-finanziario.  I  soggetti  pubblici  e  privati
          possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,
          nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14
          della  presente  legge, proposte d'intervento relative alla
          realizzazione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita' e
          studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
          capo   alle  amministrazioni,  alcun  obbligo  di  esame  e
          valutazione.    Le    amministrazioni   possono   adottare,
          nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
          e  gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
          determina  alcun  diritto del proponente al compenso per le
          prestazioni  compiute o alla realizzazione degli interventi
          proposti.".
              - L'art.  31  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
          106,  S.O. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),   e'  il
          seguente:
              "Art.  31  (Passaggio  di  dipendenti  per  effetto  di
          trasferimento   di   attivita).  -  (Art.  34  del  decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 19
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998). - 1. Fatte salve
          le  disposizioni  speciali,  nel  caso  di  trasferimento o
          conferimento    di    attivita',    svolte   da   pubbliche
          amministrazioni,  enti pubblici o loro aziende o strutture,
          ad  altri  soggetti,  pubblici  o privati, al personale che
          passa  alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
          2112  del  codice  civile  e  si  osservano le procedure di
          informazione  e  di consultazione di cui all'art. 47, commi
          da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile:
              "Art.  2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
          caso   di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso  di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il  cessionario  ed  il lavoratore conserva tutti i diritti
          che ne derivano.
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per  tutti  i  crediti che il lavoratore aveva al tempo del
          trasferimento.  Con le procedure di cui agli articoli 410 e
          411  del  codice  di  procedura  civile  il lavoratore puo'
          consentire  la  liberazione  del cedente dalle obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro.
              Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi  previsti  dai contratti collettivi
          nazionali,  territoriali ed aziendali vigenti alla data del
          trasferimento,  fino  alla  loro  scadenza, salvo che siano
          sostituiti   da   altri  contratti  collettivi  applicabili
          all'impresa  del  cessionario. L'effetto di sostituzione si
          produce   esclusivamente   fra   contratti  collettivi  del
          medesimo livello.
              Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai
          sensi  della  normativa  in  materia  di  licenziamenti, il
          trasferimento  d'azienda  non costituisce di per se' motivo
          di  licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni di
          lavoro  subiscono  una  sostanziale  modifica  nei tre mesi
          successivi  al  trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
          proprie  dimissioni  con  gli effetti di cui all'art. 2119,
          primo comma.
              Ai  fini  e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica
          organizzata,  con  o  senza scopo di lucro, preesistente al
          trasferimento  e  che conserva nel trasferimento la propria
          identita'  a  prescindere  dalla  tipologia negoziale o dal
          provvedimento  sulla  base  del  quale  il trasferimento e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento    di   parte   dell'azienda,   intesa   come
          articolazione   funzionalmente   autonoma  di  un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento.
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto  di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
          il  ramo  d'azienda  oggetto  di cessione, tra appaltante e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29,  comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276.".