(Norme-art. 202)
                              Art. 202 
            (Consenso dell'interessato alla estradizione 
                            per l'estero) 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice,  il
consenso dell'interessato alla estradizione e'  prestato  davanti  al
presidente  della  corte  di  appello  nel  rispetto  delle  garanzie
previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale e'  compilato  in  due
originali, uno dei quali e' trasmesso senza  ritardo,  a  cura  della
cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.