Art. 202 (a).
                     Pagamento in misura ridotta
  1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, (( ferma restando  l'applicazione
delle  eventuali sanzioni accessorie, )) il trasgressore e' ammesso a
pagare,  entro  sessanta   giorni   dalla   contestazione   o   dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
  2.  Il  trasgressore  puo'  corrispondere  la  somma  dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure  a  mezzo  di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede,  a  mezzo  di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o  notificato  devono  essere  indicate  le  modalita'  di
pagamento,  con  il  richiamo  delle  norme  sui  versamenti in conto
corrente postale, o,  eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
bancario.
  3.  Il  pagamento  in  misura  ridotta  non e' consentito quando il
trasgressore non abbia  ottemperato  all'invito  a  fermarsi  ovvero,
trattandosi  di  conducente  di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere
(( )) con se'; (( in tal caso il verbale di contestazione della    ))
(( violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni ))
(( dall'identificazione. ))                                        ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 104 del D.Lgs. n. 360/1993.