Art. 202 (a). Pagamento in misura ridotta 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, (( ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, )) il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. 3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere (( )) con se'; (( in tal caso il verbale di contestazione della )) (( violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni )) (( dall'identificazione. )) ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 104 del D.Lgs. n. 360/1993.