Art. 202 
 
                           Trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"; 
  b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  "3.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  nel  settore  del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una   nuova   societa'   interamente   controllata   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da  una  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dello
sviluppo economico  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei  Conti,  che
rappresenta l'atto costitutivo della societa', e' definito  l'oggetto
sociale,  il  capitale  sociale  iniziale  e  ogni   altro   elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della  societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo  di  durata  in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai  sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in  riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di  particolari  cariche  da   parte   del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo  2389,  comma  3,
del  codice  civile.  Le  successive  modifiche  allo  statuto  e  le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo  di  3.000  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi  aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa'  a
prevalente partecipazione pubblica. 
  4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige senza indugio un  piano
industriale di  sviluppo  e  ampliamento  dell'offerta,  che  include
strategie strutturali di prodotto. La societa' puo' costituire una  o
piu' societa' controllate o partecipate per la gestione  dei  singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali  ed  esteri.  La  societa'  e'
altresi' autorizzata ad acquistare e prendere  in  affitto,  anche  a
trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza  di
trasporto  aereo  rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per   l'Aviazione
Civile, anche in amministrazione straordinaria. 
  4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali  di
rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita'  territoriale,  la
societa'  di  cui  al  comma  3,  ovvero  le  societa'  dalla  stessa
controllate  o  partecipate,  stipula,  nel  limite   delle   risorse
disponibili, apposito  contratto di servizio  con il Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per  le  medesime  finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis."; 
  c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  "5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle  societa'  dalla  stessa
partecipate o controllate non si applicano le  disposizioni  previste
dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge  con
modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014. 
  5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo
unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse."; 
  d) il comma 6 e' soppresso; 
  e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo con una dotazione  di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3
a 4-bis,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 3, 4 e 4-bis  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di  300  mila  euro  per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
per gli interventi previsti dal comma  4,  puo'  essere  riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e  immobiliari  o   da   distribuzione   di   dividendi   o   riserve
patrimoniali.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di  saldo  netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000  milioni  di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
esigenze indifferibili connesse  ad  interventi  non  aventi  effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3  del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto  ai
sensi dell'articolo 265.