ART. 203
               (schema tipo di contratto di servizio)

   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
   2. Lo schema tipo prevede:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture
organizzative all'uopo preposte;
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
 
          Nota all'art. 203:
              -  Il  titolo  I,  capo  II, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  4 ottobre 1986, n. 902, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   27   dicembre  1986,  n.  299,  S.O.
          (Approvazione   del  nuovo  regolamento  delle  aziende  di
          servizi  dipendenti  dagli  enti  locali)  e'  il seguente:
          "Riscatto dei servizi affidati in concessione".