Art. 203.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione  dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di  misure  tecniche  o  organizzative,  volte  a  ridurre  al minimo
l'esposizione   e   i  rischi  che  ne  conseguono,  considerando  in
particolare quanto segue:
    a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
    b) la  scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate concepite nel
rispetto  dei  principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
    c) la  fornitura  di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di  lesioni  provocate  dalle  vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente  le  vibrazioni  trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
    d) adeguati  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  di
lavoro,  del  luogo  di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
    e) la  progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
    f) l'adeguata  informazione  e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto  e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
    g) la     limitazione     della    durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione;
    h) l'organizzazione  di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
    i) la  fornitura,  ai  lavoratori  esposti,  di  indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
  2.   Se,  nonostante  le  misure  adottate,  il  valore  limite  di
esposizione  e'  stato  superato,  il  datore di lavoro prende misure
immediate  per  riportare  l'esposizione  al di sotto di tale valore,
individua  le  cause  del  superamento  e  adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.