(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 203)
                 Art. 203. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         CATADIOTTRO BIANCO 

 
  Il catadiottro bianco e' il dispositivo a luce riflessa bianca,  di
cui debbono essere muniti anteriormente i rimorchi e i  semirimorchi;
esso deve, rispondere alle seguenti prescrizioni: 
    a) ogni apparecchio oltre agli estremi dell'approvazione e quelli
atti a  individuare  il  fabbricante  deve  portare  stampigliati  in
maniera visibile l'indicazione della "classe" o, qualora agli effetti
dell'orientamento  sia  prescritta  una  determinata   posizione   di
montaggio, la dicitura "alto" o equivalente. 
  I catadiottri sono di due classi: 
    - i catadiottri di classe I sono obbligatori per i veicoli aventi
larghezza superiore a 2 m.; 
    -  i  catadiottri  di  classe  II  possono  essere  impiegati  in
sostituzione  dei  precedenti  sui  veicoli  aventi   larghezza   non
superiori a 2 m.; 
    b) i catadiottri possono avere forma  qualsiasi,  esclusa  quella
triangolare, sempre che essa possa iscriversi in un rettangolo in cui
le lunghezze dei due lati  siano  in  rapporto  non  superiore  a  2.
Inoltre il rapporto tra l'area di detto  rettangolo  e  quella  della
superficie catadiottrica non deve essere superiore a 2; 
    c) per i catadiottri di classe I la  superficie  utile  non  deve
essere inferiore a 20 cmq.; per quelli di  classe  II  la  superficie
utile non deve essere inferiore a 10 cmq; 
    d) il numero e' fissato in due; 
    e) la posizione deve essere simmetrica e  tale  che  non  vi  sia
oracolo alla propagazione della luce  tra  l'apparecchio  e  l'occhio
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri  ortogonali
i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale,  passano  per  il
centro della superficie illuminante e le cui sezioni risultano  dagli
angoli indicati nella fig. 179; 
    f) l'altezza dal suolo deve essere la  piu'  bassa  possibile  ma
comunque compresa entro un minimo di 0,40 m. e un massimo di 1,50 m.; 
    g) ogni apparecchio deve trovarsi a  non  piu'  di  0,40  m.  dal
limite laterale esterno della sagoma e la distanza tra i due non deve
essere inferiore a metri 0,60; 
    h) l'orientamento deve essere verso l'avanti. Inoltre  l'asse  di
riferimento del catadiottro deve essere orizzontale  e  parallelo  al
piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo; 
    i) le  caratteristiche  fotometriche  debbono  avere  valori  non
inferiori a 4 volte quelle dei catadiottri rossi di cui all'art. 201; 
    l) il catadiottro, illuminato con  luce  bianca  deve  riflettere
luce bianca.