Art. 203 (Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione) 1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non piu' soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.