(Norme-art. 203)
                              Art. 203 
          (Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia 
                    in merito alla estradizione) 
  1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro  di  grazia  e
giustizia l'avvenuta scadenza del termine  per  l'impugnazione  della
sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della  sentenza
della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di  grazia
e giustizia copia della sentenza della  corte  di  appello  non  piu'
soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza  della  corte  di
cassazione.