Art. 203 (a).
                         Ricorso al prefetto
  1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura  ridotta  nei
casi  in  cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da  inviarsi  agli  stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2.  Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1
e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni  dal
deposito  o  dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonche' con ogni altro elemento  utile
alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
  3.  Qualora  nei  termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento  in  misura  ridotta,  il  verbale,  in
deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (b) , costituisce titolo esecutivo per  una  somma  pari
alla  meta'  del  massimo della sanzione amministrativa edittale (( e
per le spese di procedimento )) .
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 105 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n. 689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art. 17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non  sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
             Deve essere presentato al prefetto il rapporto  relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per  la  tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
          dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,
          n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
             Nelle  materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il  rapporto  e' presentato, rispettivamente, al presidente
          della giunta provinciale o al sindaco.
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
             Il funzionario o l'agente che ha proceduto al  sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
          legge,  in  sostituzione  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 maggio 1976, n.  407,  saranno  indicati  gli
          uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
          comma,  anche  per  i  casi in cui leggi precedenti abbiano
          regolato diversamente la competenza.
             Con il decreto indicato  nel  comma  precedente  saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro previsto dall'art.   13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente".