Art. 203 
 
 
 (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuate le procedure per  il  monitoraggio  delle
infrastrutture  ed  insediamenti  prioritari  per  la  prevenzione  e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa  per  le  quali  e'
istituito presso il Ministero dell'interno un  apposito  Comitato  di
coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  primo
periodo continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministero dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54  e  successive  modifiche,  anche  alle
opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del
presente codice. 
  2.  Si  applicano,  altresi',  le  modalita'  e  le  procedure   di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
 
          Note all'art. 203 
              - Il decreto del Ministero dell'interno 14  marzo  2003
          (Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5,  del  decreto
          legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di  coordinamento
          per l'Alta sorveglianza delle grandi opere)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54. 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 24  giugno
          2014 n. 90 (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
              "Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori  relativi
          a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) 
              1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III,  Capo
          IV del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive   modificazioni,   il   controllo   dei   flussi
          finanziari di cui agli articoli 161,  comma  6-bis  e  176,
          comma 3, lettera e), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          163  del  2006  e'  attuato  secondo  le  modalita'  e   le
          procedure,   anche    informatiche,    individuate    dalla
          deliberazione  5  maggio  2011,   n.   45,   del   Comitato
          Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
          tal fine, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli  atti
          generali  di   propria   competenza   alle   modalita'   di
          monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n.  45
          del 2011 del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni
          contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
          ai sensi del comma 3. 
              2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  le  modalita'  di
          controllo  dei  flussi  finanziari   sono   adeguate   alle
          indicazioni della citata deliberazione n. 45 del  2011  del
          CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
              3.  Con  delibera,  adottata  ai  sensi  del   predetto
          articolo 176, comma 3, lettera  e),  il  CIPE  aggiorna  le
          modalita'  di  esercizio  del   sistema   di   monitoraggio
          finanziario di cui alla deliberazione n. 45  del  2011  del
          CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo  e  ne
          definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto
          previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n.  228,
          e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera  CIPE  n.  124
          del 2012. 
              4.   Alla   copertura   degli   oneri   necessari   per
          l'implementazione del sistema di  monitoraggio  finanziario
          di cui al presente articolo,  pari  a  1.321.000  euro  per
          l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo  del
          fondo  di  cui  all'articolo   2,   comma   6-sexies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,
          assegnata per la medesima annualita' con  le  procedure  di
          cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
          2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 131. 
              5. Le risorse derivanti  dall'attuazione  dell'articolo
          176, comma 3,  lettera  e),  ultimo  periodo,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a  decorrere  dall'anno
          2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
          fino alla messa in esercizio degli interventi, nella  quota
          dello  0,0006  per  cento  dell'importo  degli   interventi
          stessi, all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel  limite  massimo  di  617.000  euro  annui
          complessivi,  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per sostenere gli  oneri  di
          gestione del sistema di monitoraggio  di  cui  al  presente
          articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
          di  spesa  da  istituire  nel   bilancio   autonomo   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".