Art. 203 
 
  Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo 
 
  1. I vettori aerei e le imprese che operano e  impiegano  personale
sul territorio  italiano  e  che  sono  assoggettate  a  concessioni,
autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla
normativa nazionale nonche' alla vigilanza  dell'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni,  applicano
ai propri dipendenti, con base di servizio in  Italia  ai  sensi  del
regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti  retributivi
comunque non  inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
Collettivo  Nazionale  del  settore  stipulato  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. 
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al  personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo  comma
1. 
  3. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena  di  revoca  delle
concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  ad  essi  rilasciate
dall'autorita'  amministrativa  italiana,  comunicano   all'ENAC   di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le  domande  dirette  ad  ottenere  il  rilascio  delle
concessioni, autorizzazioni o  certificazioni  di  cui  al  comma  1,
recano,  a  pena  di  improcedibilita',  la  comunicazione   all'ENAC
dell'impegno a  garantire  al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2
trattamenti economici  complessivi  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale. 
  5. In caso di  concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  non
rilasciate  dall'autorita'  amministrativa  italiana,  la  violazione
degli obblighi di cui ai commi 1  o  3  determina  l'applicazione  da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge  24  novembre
1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra  un  minimo
di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna  unita'
di personale impiegata sul territorio italiano. 
  6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di  cui  al
comma  5  sono   destinate,   nella   misura   dell'80   per   cento,
all'alimentazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
nella restante  misura  del  20  per  cento  al  finanziamento  delle
attivita' dell'ENAC.