Art. 2034.
(Obbligazioni naturali).
Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e'
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.