ART. 204
                        (gestioni esistenti)

   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta   regionale   esercita,   dandone  comunicazione  al  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  all'Autorita' di
vigilanza  sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando  un  commissario  "ad  acta" che avvia entro quarantacinque
giorni  le  procedure  di  affidamento,  determinando le scadenze dei
singoli  adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale
non  provveda  nei  termini  cosi'  stabiliti,  spettano  al Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle
rispettive convenzioni di affidamento.
 
          Nota all'art. 204:
              - Il  testo  dell'art.  113,  comma  15-bis, del citato
          decreto n. 267/2000, e' il seguente:
              "15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
          ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
          delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
          concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
          interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
          titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
          controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
          che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
          propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
          controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
          concessioni  affidate  alla  data  del  1° ottobre  2003  a
          societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore."