Art. 204.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene  effettuata  periodicamente,  di  norma  una volta l'anno o con
periodicita'  diversa  decisa  dal  medico  competente  con  adeguata
motivazione  riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota  ai  rappresentanti  per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della   valutazione   del   rischio.   L'organo   di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza  sanitaria  quando,  secondo  il  medico  competente, si
verificano  una  o  piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori   alle   vibrazioni   e'   tale   da   rendere   possibile
l'individuazione  di  un  nesso  tra l'esposizione in questione e una
malattia  identificabile  o  ad  effetti  nocivi  per la salute ed e'
probabile   che  la  malattia  o  gli  effetti  sopraggiungano  nelle
particolari  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate  che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.