Art. 204. (Art. 78 del Testo Unico) CATADIOTTRO ARANCIONE Il catadiottro arancione e' il dispositivo a luce riflessa arancione di cui debbono essere muniti lateralmente i rimorchi; dello stesso dispositivo debbono essere muniti gli autoveicoli e i filoveicoli aventi lunghezza uguale o superiore a 7 m. Il dispositivo deve rispondere alle seguenti prescrizioni: a) ogni apparecchio, oltre agli estremi dell'approvazione a quelli atti ad individuare il fabbricante, deve portare stampigliata in maniera visibile l'indicazione della "classe" e, qualora agli effetti dell'orientamento sia prescritta una determinata posizione di montaggio, la dicitura "alto" o equivalente I catadiottri sono di due classi: - i catadiottri di classe I sono obbligatori per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m.; - i catadiottri di II classe possono essere impiegati in sostituzione dei precedenti sui veicoli aventi larghezza non superiore a 2 m.; b) i catadiottri possono avere forma qualsiasi, esclusa quella triangolare, sempre che essa possa iscriversi in un rettangolo in cui le lunghezze dei due lati siano in rapporto non superiore a 2. Inoltre il rapporto tra l'area di dette rettangolo e quella della superficie catadiottrica non deve essere superiore a 2; c) per i catadiottri di classe I la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq.; per quelli di classe II la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq.; d) il numero e' fissato in due; e) la posizione deve essere simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo e tale da soddisfare le condizioni di visibilita' geometrica. Ciascun apparecchio deve essere applicato su un lato del veicolo, entro il terzo medio della lunghezza. Per i rimorchi nella lunghezza, non viene considerato il timone; f) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro un minimo di 0.40 m. e un massimo di 1.20 m.; g) gli apparecchi possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma, purche' siano rispettate le condizioni di visibilita' geometrica; h) l'orientamento deve essere verso l'esterno del veicolo. Inoltre l'asse di riferimento del catadiottro deve essere orizzontale e normale al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo; i) la visibilita' geometrica deve essere tale che non vi sia ostacolo alla propagazione della luce tra l'apparecchio e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie illuminante e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella figura 180; l) le caratteristiche fotometriche debbono avere valori non inferiori a 2 volte quello dei catadriotti rossi di cui all'art. 201; m) il catadriotto, illuminato con luce bianca, deve riflettere luce arancione.