Art. 204 (a).
                     Provvedimenti del prefetto
  1.  Il  prefetto,  esaminati  il  verbale  e  gli   atti   prodotti
dall'ufficio  o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,  se
ritiene  fondato  l'accertamento emette, entro (( sessanta )) giorni,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento  di  una  somma
determinata,  nel  limite non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione, secondo  i  criteri  dell'articolo  195,
comma  2.  L'ingiunzione  comprende  anche  le spese ed e' notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute  al
pagamento  ai  sensi  del  presente  titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto,  ((  nello  stesso  termine,  ))
emette  ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente  all'ufficio  o   comando   cui   appartiene   l'organo
accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti.
  2.    L'ordinanza-ingiunzione    di    pagamento   della   sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste
dall'art. 201. Il pagamento della somma  ingiunta  e  delle  relative
spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella  stessa  ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro  trenta  giorni  dalla  sua  effettuazione,  ne  da'
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
  3.  L'ordinanza-ingiunzione,  trascorso il termine per il pagamento
della  sanzione   amministrativa   pecuniaria,   costituisce   titolo
esecutivo  per  l'ammontare  della  somma  ingiunta  e delle relative
spese.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 106 del D.Lgs. n. 360/1993.