Art. 204 
 
 
                      (Ricorsi giurisdizionali) 
 
  1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di  cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1  le  parole  «nonche'  i  connessi   provvedimenti
dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture»  sono  sostituite  dalle  parole  «nonche'   i
provvedimenti  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   ad   essi
riferiti»; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Il  provvedimento  che  determina  le   esclusioni   dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
valutazione  dei   requisiti   soggettivi,   economico-finanziari   e
tecnico-professionali va impugnato  nel  termine  di  trenta  giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente  della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  del  codice
dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28  gennaio
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere
l'illegittimita' derivata dei  successivi  atti  delle  procedure  di
affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile
l'impugnazione della proposta  di  aggiudicazione,  ove  disposta,  e
degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesivita'.»; 
  c) al comma 5, le  parole:  «Per  l'impugnazione»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto  al   comma   6-bis,   per
l'impugnazione»; 
  d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio  e'  definito
in una camera di consiglio  da  tenersi  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine per la  costituzione  delle  parti  diverse  dal
ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso  e'  definito,  negli
stessi  termini,  in  udienza  pubblica.  Il  decreto  di  fissazione
dell'udienza  e'  comunicato  alle  parti   quindici   giorni   prima
dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi  prima  e
presentare  repliche  ai  nuovi  documenti  e  alle   nuove   memorie
depositate in vista della camera di  consiglio,  fino  a  tre  giorni
liberi prima. La camera  di  consiglio  o  l'udienza  possono  essere
rinviate solo in caso  di  esigenze  istruttorie,  per  integrare  il
contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso  incidentale.
L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine
non superiore a tre  giorni  decorrenti  dalla  comunicazione  o,  se
anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera  di  consiglio
deve essere fissata  non  oltre  quindici  giorni.  Non  puo'  essere
disposta la cancellazione  della  causa  dal  ruolo.  L'appello  deve
essere  proposto  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  o,  se
anteriore, notificazione della sentenza e non trova  applicazione  il
termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»; 
  e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti:
«Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»; 
  f) dopo il comma 8-bis, e' inserito il seguente: 
  «8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto
previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e  122,  e  delle  esigenze
imperative  connesse  a  un  interesse  generale  all'esecuzione  del
contratto, dandone conto nella motivazione.»; 
  g) al comma 9 le  parole  «,  ferma  restando  la  possibilita'  di
chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.»
sono  sostituite  dalle  parole  «;   le   parti   possono   chiedere
l'anticipata pubblicazione del dispositivo,  che  avviene  entro  due
giorni dall'udienza.»; e' inserito, dopo il primo periodo  del  comma
9,il seguente: «Nei  casi  previsti  al  comma  6-bis,  il  tribunale
amministrativo regionale deposita  la  sentenza  entro  sette  giorni
dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di  discussione;  le
parti possono chiedere l'anticipata  pubblicazione  del  dispositivo,
che avviene entro due giorni dall'udienza.»; 
  h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e  10»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis,  3,
6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»; 
  i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Nel caso  di  presentazione  di  offerte  per  piu'  lotti
l'impugnazione si propone con  ricorso  cumulativo  solo  se  vengono
dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.». 
 
          Note all'art. 204 
              - Si riporta l'articolo 120  del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 120 (Disposizioni specifiche ai  giudizi  di  cui
          all' articolo 119, comma 1, lettera a) 
              1.  Gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,   ivi
          comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi   e
          concorsi    di     progettazione     e     di     attivita'
          tecnico-amministrative  ad  esse   connesse,   relativi   a
          pubblici   lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad
          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
          al tribunale amministrativo regionale competente. 
              2. Nel caso in  cui  sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all' articolo 65 e all'articolo  225  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  a  condizione
          che tale avviso contenga la motivazione dell'atto  con  cui
          la stazione appaltante ha deciso di affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
              2-bis. Il provvedimento  che  determina  le  esclusioni
          dalla procedura di affidamento  e  le  ammissioni  ad  essa
          all'esito  della  valutazione  dei  requisiti   soggettivi,
          economico-finanziari e tecnico-professionali  va  impugnato
          nel  termine  di  trenta  giorni,  decorrente   dalla   sua
          pubblicazione sul profilo del  committente  della  stazione
          appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del  codice
          degli  appalti  pubblici  e  delle  concessioni.   L'omessa
          impugnazione   preclude   la   facolta'   di   far   valere
          l'illegittimita'  derivata  dei   successivi   atti   delle
          procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E'
          altresi' inammissibile  l'impugnazione  della  proposta  di
          aggiudicazione,  ove   disposta,   e   degli   altri   atti
          endo-procedimentali privi di immediata lesivita'. 
              3. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  e  dai
          successivi, si applica l' articolo 119. 
              4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,  se
          la   stazione    appaltante    fruisce    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
              5.  Salvo  quanto  previsto   al   comma   6-bis,   per
          l'impugnazione degli atti di cui al  presente  articolo  il
          ricorso, principale o  incidentale  e  i  motivi  aggiunti,
          anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono
          essere proposti nel termine di trenta  giorni,  decorrente,
          per il ricorso principale e per i  motivi  aggiunti,  dalla
          ricezione della comunicazione di cui all' articolo  79  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i  bandi
          e gli avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente
          lesivi, dalla pubblicazione di cui all' articolo 66,  comma
          8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso,  dalla
          conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso   incidentale   la
          decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42. 
              6.  Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della   sua
          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne
          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con
          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata
          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato
          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a
          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze
          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine  di  consentire
          lo spedito svolgimento del  giudizio  in  coerenza  con  il
          principio di sinteticita' di cui all'articolo 3,  comma  2,
          le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri
          atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio di  Stato,  sentiti  il  Consiglio
          nazionale  forense  e  l'Avvocato  generale  dello   Stato,
          nonche' le associazioni  di  categoria  riconosciute  degli
          avvocati amministrativisti. Con il  medesimo  decreto  sono
          stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni,  puo'
          essere consentito superare i relativi limiti.  Il  medesimo
          decreto,  nella  fissazione  dei  limiti  dimensionali  del
          ricorso e degli atti  difensivi,  tiene  conto  del  valore
          effettivo della controversia, della sua  natura  tecnica  e
          del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
          dalle  parti.  Dai  suddetti   limiti   sono   escluse   le
          intestazioni e le altre indicazioni formali  dell'atto.  Il
          giudice e' tenuto a esaminare tutte le  questioni  trattate
          nelle pagine rientranti nei  suddetti  limiti;  il  mancato
          esame  delle  suddette  questioni  costituisce  motivo   di
          appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
          della sentenza di appello. 
              6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e'
          definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta
          giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
          parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle  parti  il
          ricorso e'  definito,  negli  stessi  termini,  in  udienza
          pubblica.  Il  decreto  di   fissazione   dell'udienza   e'
          comunicato alle parti quindici giorni  prima  dell'udienza.
          Le parti possono produrre documenti  fino  a  dieci  giorni
          liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi
          prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove
          memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino
          a tre  giorni  liberi  prima.  La  camera  di  consiglio  o
          l'udienza possono essere rinviate solo in caso di  esigenze
          istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre
          motivi  aggiunti   o   ricorso   incidentale.   L'ordinanza
          istruttoria fissa per il deposito di documenti  un  termine
          non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o,
          se anteriore, notificazione della stessa. La  nuova  camera
          di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni.
          Non puo' essere disposta la cancellazione della  causa  dal
          ruolo. L'appello deve essere proposto entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione o, se  anteriore,  notificazione  della
          sentenza  e  non  trova  applicazione  il   termine   lungo
          decorrente dalla sua pubblicazione. 
              7. Ad eccezione dei casi previsti  al  comma  2-bis,  i
          nuovi atti attinenti la medesima procedura di  gara  devono
          essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
              8.  Il  giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
              8-bis. Il collegio, quando dispone le misure  cautelari
          di cui al comma 4 dell'articolo 119,  ne  puo'  subordinare
          l'efficacia, anche qualora  dalla  decisione  non  derivino
          effetti irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
          fideiussione, di una cauzione  di  importo  commisurato  al
          valore dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per
          cento del suddetto valore. Tali misure  sono  disposte  per
          una  durata  non  superiore   a   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. 
              8-ter. Nella  decisione  cautelare,  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale  all'  esecuzione  contrattuali   del   contratto,
          dandone conto nella motivazione. 
              9. Il Tribunale amministrativo  regionale  deposita  la
          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta
          giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti   possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti al
          comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
          la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o  in
          camera di  consiglio,  di  discussione;  le  parti  possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. 
              10. Tutti gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all' articolo 74. 
              11. Le disposizioni dei commi 2-bis, 3,  6,  6-bis,  8,
          8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10  si  applicano  anche
          nel giudizio di appello  innanzi  al  Consiglio  di  Stato,
          proposto  avverso  la  sentenza   o   avverso   l'ordinanza
          cautelare, e nei giudizi di revocazione  o  opposizione  di
          terzo.  La  parte  puo'   proporre   appello   avverso   il
          dispositivo, al fine  di  ottenerne  la  sospensione  prima
          della pubblicazione della sentenza. 
              11-bis. Nel caso di presentazione di offerte  per  piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.".