(CODICE CIVILE-art. 2043)
                             Art. 2043. 
 
                 (Risarcimento per fatto illecito). 
 
  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno
ingiusto, obbliga colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il
danno.