Art. 2048.
(Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte).
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il
fatto.