Art. 205 (a). Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. 2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (b), l'opposizione e' proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria. 3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 e' regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c).
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) L'art. 17 della legge n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) sostituisce l'art. 7 del codice di procedura civile con il seguente: "Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni. Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'; 4) per le cause di apposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" (c) Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elaborazione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. "Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsti dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cessazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pre- tore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione".