Art. 205 (a).
            Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria
  1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa    pecuniaria   gli   interessati   possono   proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla  stessa,  se  l'interessato
risiede all'estero.
  2.  Nei  casi  indicati  dal  comma  3  dell'art.  7  del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17  della  legge  21
novembre  1991,  n.  374  (b),  l'opposizione  e' proposta innanzi al
giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta  ferma  la
competenza  del  pretore  quando  sia  stata  applicata  una sanzione
amministrativa accessoria.
  3. Il giudizio di opposizione previsto  dal  comma  2  e'  regolato
dalle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  22  e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (c).
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 107 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  L'art.  17 della legge n. 374/1991 (Istituzione del
          giudice  di  pace)  sostituisce  l'art.  7  del  codice  di
          procedura civile con il seguente:
             "Art.  7  (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
          di pace e' competente per le cause relative a  beni  mobili
          di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
             Il  giudice  di pace e' altresi' competente per le cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli  e di natanti, purche' il valore della controversia
          non superi lire trenta milioni.
             Il giudice di pace e' inoltre competente, con il  limite
          di  valore  di  cui  al  secondo  comma,  per  le  cause di
          opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24  novembre
          1981,  n.  689,  salvo  che  con la sanzione pecuniaria sia
          stata   anche   applicata   una   sanzione   amministrativa
          accessoria.  Resta  ferma  la  competenza  del  pretore  in
          funzione  di  giudice  del  lavoro  e  per  le   cause   di
          opposizione  alle  ingiunzioni  in materia di previdenza ed
          assistenza obbligatorie.
             E' competente qualunque ne sia il valore:
              1) per le cause relative ad apposizione di  termini  ed
          osservanza   delle  distanze  stabilite  dalla  legge,  dai
          regolamenti o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento  degli
          alberi e delle siepi;
              2)  per le cause relative alla misura ed alle modalita'
          d'uso dei servizi di condominio di case;
              3)  per  le cause relative a rapporti tra proprietari o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia  di  immissioni  di  fumo  o di calore, esalazioni,
          rumori, scuotimenti e simili propagazioni che  superino  la
          normale tollerabilita';
              4)   per   le   cause   di  apposizione  alle  sanzioni
          amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309"
             (c) Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art.  22  (Opposizione  dell'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento   e   contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono proporre opposizione davanti al pretore  del  luogo
          in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di
          trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
             Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se  l'interessato
          risiede all'estero.
             L'opposizione si propone mediante ricorso, al  quale  e'
          allegata l'ordinanza notificata.
             Il  ricorso  deve contenere altresi', quando l'opponente
          non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione  di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il pretore adito.
             Se  manca  l'indicazione  del  procuratore   oppure   la
          dichiarazione  di residenza o la elaborazione di domicilio,
          le notificazioni al ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
             Quando    e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono effettuate nei suoi  confronti  secondo  le  modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
             L'opposizione     non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento, salvo  che  il  pretore,  concorrendo  gravi
          motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
             "Art.  23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il
          ricorso e' proposto oltre il  termine  previsti  dal  primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cessazione.
             Se il ricorso e' tempestivamente  proposto,  il  pretore
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto  con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione o notificazione della violazione. Il  ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al  suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
             Tra   il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione  devono  intercorrere  i  termini  di  cui  al
          secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura
          civile.
             L'opponente  e  l'autorita'  che  ha  emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
             Se  alla  prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  pretore,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione, convalida il provvedimento opposto,  ponendo  a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
             Nel  corso  del  giudizio  il  pretore  dispone,   anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre  la  citazione  di  testimoni   anche   senza   la
          formulazione di capitoli.
             Appena  terminata  l'istruttoria  il  pretore  invita le
          parti a precisare  le  conclusioni  ed  a  procedere  nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito dopo la sentenza, mediante lettura del  dispositivo.
          Tuttavia,  dopo  la precisazione delle conclusioni, il pre-
          tore, se necessario, concede  alle  parti  un  termine  non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e rinvia la  causa  all'udienza  immediatamente  successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
             Il  pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo, la motivazione della sentenza, che  e'  subito
          dopo depositata in cancelleria.
             A  tutte  le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
             Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
          tassa e imposta.
             Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione,
          ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
          accoglierla, annullando in tutto o in parte  l'ordinanza  o
          modificandola   anche   limitatamente   all'entita'   della
          sanzione dovuta.
             Il pretore accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
             La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'  ricorribile per
          cassazione".