Art. 205. 
                             Regolamenti 
  1. Con propri decreti da adottarsi secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'  regolamenti  per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. 
Il Ministro della  pubblica  istruzione  determina  annualmente,  con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi. 
  2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo  la  procedura
di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono  determinate
le  materie  di  insegnamento,  con  il  relativo  quadro  orario,  e
l'eventuale articolazione in indirizzi e  sezioni  di  quei  tipi  di
istituto  o  scuola  per  i  quali   essa   sia   prevista,   nonche'
l'istituzione di corsi di specializzazione di  durata  annuale  negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi  di  perfezionamento
negli istituti  tecnici  ad  indirizzo  industriale,  sempreche'  sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili  nei
bilanci  degli  istituti  stessi.  Con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione sono definiti i  programmi  di  insegnamento.  E'
fatto  salvo,  per  gli  istituti  professionali,   quanto   previsto
dall'articolo 60, comma 3. 
  3. Per gli istituti aventi finalita' ed  ordinamento  speciali  gli
indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con  il  relativo
quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  proprio
decreto, la  validita'  dei  titoli  di  maturita'  conseguiti  negli
istituti  professionali  che  non  abbiano  analogo  indirizzo  negli
istituti tecnici. 
  5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono  dettate  norme  per  il
funzionamento dei  convitti  nazionali,  degli  educandati  femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche'  per
la definizione delle modalita' con  le  quali  il  personale  docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo  svolgimento  di
particolari   attivita'   formative   da    realizzare    nell'ambito
dell'istituzione educativa. 
  6. Fino all'emanazione delle norme  di  cui  al  presente  articolo
restano ferme le disposizioni vigenti. 
 
          Nota all'art. 205:
             -  Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
          all'art.  27.