(CODICE CIVILE-art. 2052)
                             Art. 2052. 
 
                    (Danno cagionato da animali). 
 
  Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui
lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati  dall'animale,  sia
che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse  smarrito  o  fuggito,
salvo che provi il caso fortuito.