(CODICE CIVILE-art. 2053)
                             Art. 2053. 
 
                        (Rovina di edificio). 
 
  Il  proprietario  di  un  edificio  o  di  altra   costruzione   e'
responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo  che  provi
che questa non e' dovuta a difetto  di  manutenzione  o  a  vizio  di
costruzione.