(CODICE CIVILE-art. 2054)
                             Art. 2054. 
 
                     (Circolazione di veicoli). 
 
  Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie  e'  obbligato  a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno. 
 
  Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a  produrre  il
danno subito dai singoli veicoli. ((29)) 
 
  Il proprietario del veicolo, o,  in  sua  vece,  l'usufruttuario  o
l'acquirente con patto  di  riservato  dominio,  e'  responsabile  in
solido col conducente, se non prova che la circolazione  del  veicolo
e' avvenuta contro la sua volonta'. 
 
  In  ogni  caso  le  persone  indicate  dai  commi  precedenti  sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o  da  difetto
di manutenzione del veicolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205
(in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2054,  secondo  comma,  del  codice  civile,
limitatamente alla parte in cui  nel  caso  di  scontro  fra  veicoli
esclude che la presunzione di egual  concorso  dei  conducenti  operi
anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".