Art. 206
            (Accordi, contratti di programma, incentivi)
  1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle  disposizioni  di cui alla parte quarta del presente decreto al
fine  di  perseguire  la razionalizzazione e la semplificazione delle
procedure,  con  particolare  riferimento  alle  piccole  imprese, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, e d'intesa con le regioni, le
province autonome e gli enti locali puo' stipulare appositi accordi e
contratti  di  programma  con  enti pubblici, con imprese di settore,
soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi
ed i contratti di programma hanno ad oggetto:
    a)  l'attuazione  di  specifici  piani  di  settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
    b)  la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo
di  processi  produttivi  e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre  la  produzione  dei  rifiuti  e  la  loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti;
    c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili;
    d)  le  modifiche  del  ciclo  produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo;
    e)  la  sperimentazione,  la  promozione  e la produzione di beni
progettati,  confezionati  e messi in commercio in modo da ridurre la
quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
    f)  la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
    g)  l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei
rifiuti nell'impianto di produzione;
    h)  lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo
per  l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute
nei rifiuti;
    i)  l'impiego  da  parte  dei  soggetti  economici e dei soggetti
pubblici  dei  materiali  recuperati dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
    l)  l'impiego  di  sistemi  di  controllo  del  recupero  e della
riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministro delle attivita' produttive, puo' altresi'
stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di programma con soggetti
pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:
    a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione
ambientale  di  cui  al  regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;
    b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del
loro  ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero  di  materia  prima  secondaria,  anche  mediante  procedure
semplificate  per  la  raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali
devono   comunque   garantire   un   elevato  livello  di  protezione
dell'ambiente.
  3.  I  predetti  accordi sono stipulati di concerto con il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali qualora riguardino attivita'
collegate alla produzione agricola.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con il Ministro delle ativita' produttive,
sono  individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di
apposite  disposizioni  legislative di finanziamento, agli accordi ed
ai  contratti  di  programma  di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
 
          Note all'art. 206:
              - Il   regolamento  (CE)  n.  761/2001  del  Parlamento
          europeo del Consiglio del 19 marzo 2001 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 114/1 del 24 aprile 2001.