(Norme-art. 206)
                              Art. 206 
                     (Regolamento ministeriale) 
  1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate  le
disposizioni regolamentari che concernono: 
    a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e  degli
altri strumenti di registrazione in materia penale; 
    b) le modalita' di formazione e di  tenuta  dei  fascicoli  degli
uffici giudiziari penali; 
    c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice  non
disciplinate dal presente decreto. 
  2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto  dall'articolo
199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di
Stato deve pronunziarsi entro quindici  giorni  dalla  richiesta  del
parere.