Art. 206 
 
Interventi urgenti per il ripristino e la messa  in  sicurezza  della
tratta autostradale A24 e A25 a  seguito  degli  eventi  sismici  del
                         2009, 2016 e 2017) 
 
  1. Al fine  di  accelerare  le  attivita'  di  messa  in  sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade  A24
e A25, e il necessario coordinamento  dei  lavori  per  l'adeguamento
alla  normativa  tecnica  nazionale  ed  europea,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato  apposito
Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
programmazione,  progettazione,   affidamento   ed   esecuzione   dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite  delle  risorse
che si rendono  disponibili  a  legislazione  vigente  per  la  parte
effettuata con contributo pubblico. Il  Commissario  dura  in  carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e'  attribuito
un   compenso,   determinato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  misura  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario    si   avvale,     come    struttura    di    supporto
tecnico-amministrativo,  di una  societa'  pubblica  di  gestione  di
lavori pubblici con la quale  stipula  apposita  convenzione  nonche'
fino ad un massimo di 10  esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra
soggetti   estranei   alla   pubblica   amministrazione   ai    sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, di comprovata esperienza, nel  settore  delle  opere  pubbliche,
delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono
a valere sulle risorse disponibili per  il  finanziamento  dell'opera
nel limite complessivo  del 3 per cento. 
  3. Allo scopo di  poter  celermente  stabilire  le  condizioni  per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il  Commissario  straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero  la
prosecuzione   dei   lavori,   anche   sospesi,    nella    soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    provvede    allo    sviluppo,
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
anche  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche,  di  istituti  universitari   nonche'   di   societa'   di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche,  con
oneri a carico del quadro economico  dell'opera.  L'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei  lavori,  fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i  quali  i
termini dei  relativi  procedimenti  sono  dimezzati,  e  per  quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per  i  quali
il termine di adozione dell'autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove   l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  detti   atti   si   intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui  al
precedente   periodo   e'   sospeso   fino   al   ricevimento   della
documentazione  richiesta  e,  a  partire   dall'acquisizione   della
medesima documentazione, per un periodo  massimo  di  trenta  giorni,
decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli  elementi  integrativi  si
intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza
di  procedere  ad  accertamenti  di   natura   tecnica,   l'autorita'
competente   ne   da'   preventiva   comunicazione   al   Commissario
straordinario e il termine di sessanta  giorni  di  cui  al  presente
comma  e'  sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze  degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 
  4.  Per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  cui  al  comma   3,   il
Commissario  straordinario,  entro  trenta   giorni   dalla   nomina,
definisce  il  programma  di  riqualificazione  delle  tratte   delle
Autostrade A24  e  A25  comprensivo  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della  soluzione  economicamente  piu'  vantaggiosa  ed
individuando  eventuali  interventi  da  realizzare  da   parte   del
concessionario.  Per  gli  interventi  individuati,  il   Commissario
procede,  entro  90  giorni  dalla  definizione  del   programma   ed
autonomamente rispetto  al  concessionario,  alla  predisposizione  o
rielaborazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,  definisce  il
fabbisogno finanziario e il  cronoprogramma  dei  lavori  nel  limite
delle risorse che si rendono disponibili  a  legislazione  vigente  e
realizza  i  lavori  a  carico  del  contributo  pubblico  per   fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento  dell'iter  approvativo,  il  Commissario  procede
all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e
per  l'intera  durata  degli  stessi  il  Commissario   straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli  eventuali
interventi realizzati dal concessionario ed emana,  d'intesa  con  il
concessionario, i conseguenti provvedimenti per  la  regolazione  del
traffico. 
  5. In relazione alle attivita' di cui al comma  3,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.  Per  le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree  occorrenti
per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario,  con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  Entro  30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario,  il  concessionario   propone   al   concedente   l'atto
aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo  Piano  economico  finanziario
aggiornato  secondo  la   disciplina   prevista   dall'Autorita'   di
Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con
gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4. 
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono  annualmente  le
risorse  gia'  destinate  agli  interventi  del   presente   articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui  articolo  1
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  e  all'articolo  1,
comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per  il  finanziamento
dei lavori di ripristino e della  messa  in  sicurezza  della  tratta
autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009,  2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di  bilancio  annuali  e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.