Art. 207
     Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

  1.  L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di
cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorita'", garantisce e
vigila  in  merito  all'osservanza  dei  principi ed al perseguimento
delle  finalita'  di  cui alla parte quarta del presente decreto, con
particolare      riferimento      all'efficienza,      all'efficacia,
all'economicita' ed alla trasparenza del servizio.
  2.  L'Autorita',  oltre  alle attribuzioni individuate dal presente
articolo,  subentra  in  tutte  le  altre  competenze  gia' assegnate
dall'articolo  26  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22,
all'Osservatorio  nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare
sino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al  comma 4
dell'articolo 159 del presente decreto.
  3.  La struttura e la composizione dell'Autorita' sono disciplinate
dall'articolo 159.
  4. L'autorita' svolge le funzioni previste dall'articolo 160.
  5.  Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare,
incrementare   ed  adeguare  agli  standard  europei,  alle  migliori
tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori  pratiche  ambientali gli
interventi  in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di
bonifica  dei  siti  inquinati,  nonche' di aumentare l'efficienza di
detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare
le  risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorita' si avvale della
Segreteria  tecnica  di  cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente. Essa puo' avvalersi,
altresi',  di  organi  ed  uffici  ispettivi  e  di verifica di altre
amministrazioni pubbliche.
 
          Note all'art. 207:
              - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22 e' il seguente:
              "Art.  26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
          fine  di  garantire  l'attuazione  delle  norme  di  cui al
          presente  decreto  legislativo, con particolare riferimento
          alla  prevenzione  della produzione della quantita' e della
          pericolosita'  dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche' alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
          presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
          sui   rifiuti,   in   appresso   denominato   Osservatorio.
          L'Osservatorio   svolge,   in   particolare,   le  seguenti
          funzioni:
                a)   vigila   sulla   gestione   dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                b) provvede   all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti;
                c) esprime  il  proprio parere sul Programma generale
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  42  e  lo trasmette per
          l'adozione  definitiva  al  Ministro  dell'ambiente  ed  al
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          ed alla Conferenza Stato-regioni;
                d) predispone il Programma generale di prevenzione di
          cui  all'art.  42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
          non provveda nei termini previsti;
                e) verifica  l'attuazione  del Programma generale, di
          cui  all'art.  42  ed  il raggiungimento degli obiettivi di
          recupero e di riciclaggio;
                f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
                g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
          comma  5,  e  lo  trasmette  per l'approvazione al Ministro
          dell'ambiente  ed al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;
                h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
                i) predispone  un rapporto annuale sulla gestione dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura    la    trasmissione   ai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita'.
              2.   L'Osservatorio   e'  costituito  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  ed e'
          composto  da  nove  membri,  scelti  tra persone esperte in
          materia, di cui:
                a) tre  designati  dal Ministro dell'ambiente, di cui
          uno con funzioni di Presidente;
                b) due  designati dal Ministro dell'industria, di cui
          uno con funzioni di vicepresidente;
                c) uno designato dal Ministro della sanita';
                d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali;
                d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
                d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.
              3.   I   membri   durano  in  carica  cinque  anni.  Il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
          e  della  segreteria tecnica e' determinato con decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente  ed il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato.
              4.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e della sanita', e del tesoro da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
              5.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
          pari   a  lire  due  miliardi,  aggiornate  annualmente  in
          relazione  al  tasso  di  inflazione, provvede il Consorzio
          nazionale  imballaggi  di cui all'art. 41 con un contributo
          di  pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
          versate  dal  Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
          Ministro  del  tesoro  ad  apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  Ministero  dell'ambiente.  Le spese per il
          funzionamento  del  predetto  Osservatorio sono subordinate
          alle entrate.
              5-bis.   Al  fine  di  consentire  l'avviamento  ed  il
          funzionamento  dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale
          sui  rifiuti,  in attesa dell'attuazione di quanto disposto
          al  comma  5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
          per   l'anno   1998   da   iscrivere   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente.".
              - L'art.  1, norma 42, della legge 15 dicembre 2004, n.
          308 e' il seguente:
                "42.  Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
          agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili
          ed  alle  migliori  pratiche  ambientali  gli interventi in
          materia  di  tutela  delle  acque  interne, di rifiuti e di
          bonifica   dei   siti   inquinati,   nonche'  di  aumentare
          l'efficienza  di  detti  interventi  anche sotto il profilo
          della  capacita'  di  utilizzare  le  risorse  derivanti da
          cofinanziamenti  dell'Unione  europea, e' istituita, presso
          il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          una  segreteria  tecnica  composta  da  non piu' di ventuno
          esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il  quale  ne  e'  stabilito  anche  il funzionamento della
          predetta segreteria e' autorizzata la spesa di 450.000 euro
          per  l'anno  2004,  di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.".