(Norme-art. 207)
                              Art. 207 
             (Ambito di applicazione delle disposizioni 
                             del codice) 
  1.  Le  disposizioni  del  codice  si  osservano  nei  procedimenti
relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi  speciali,  salvo
quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.