Art. 207 
 
 
                    (Collegio consultivo tecnico) 
 
  1. Al fine di prevenire controversie  relative  all'esecuzione  del
contratto  le  parti   possono   convenire   che   prima   dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni  da  tale  data,
sia  costituito  un  collegio  consultivo  tecnico  con  funzioni  di
assistenza per la rapida risoluzione delle  dispute  di  ogni  natura
suscettibili di insorgere nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto
stesso. 
  2. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre  membri  dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia
dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i
componenti  devono  essere  approvati  dalle  parti.  Il   componente
nominato  dalla  stazione  appaltante   e'   preferibilmente   scelto
all'interno della struttura di cui  all'articolo  31,  comma  9,  ove
istituita. La parti concordano il compenso del terzo  componente  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. 
  3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al  momento
di sottoscrizione dell'accordo da parte dei  componenti  designati  e
delle parti contrattuali. All'atto della costituzione e'  fornita  al
collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al
contratto. 
  4. Nel caso in cui insorgano controversie, il  collegio  consultivo
puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la
rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'
altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in
contraddittorio delle rispettive ragioni. 
  5. Ad esito della propria attivita' il collegio consultivo  formula
in forma scritta una proposta di soluzione della  controversia  dando
sintetico atto  della  motivazione.  La  proposta  del  collegio  non
vincola le parti. 
  6.  Se  le  parti  accettano  la  soluzione  offerta  dal  collegio
consultivo, l'atto contenente  la  proposta  viene  sottoscritto  dai
contraenti alla presenza di almeno  due  componenti  del  Collegio  e
costituisce  prova  dell'accordo   sul   suo   contenuto.   L'accordo
sottoscritto vale come transazione. 
  7. Nel caso in cui la controversia non  sia  composta  mediante  la
procedura di cui ai  commi  precedenti,  i  componenti  del  collegio
consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale
giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima. 
  8.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle
parti.