Art. 208. (Art. 78 del Testo Unico) AUTOVEICOLI, FILOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI Per gli autoveicoli, per i filoveicoli e per i motoveicoli, esclusi i motocicli aventi cilindrata fino a 125 cmc. i dispositivi di segnalazione acustica devono presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti: a) il livello sonoro soggettivo deve essere massimo sull'asse del dispositivo e compreso tra 105 e 125 dB a due metri di distanza da esso; b) il suono emesso deve presentare, nella banda da 2400 a 3500 Hz, alla distanza di 2 m. sull'asse dell'apparecchio, un livello di pressione sonora di almeno 105 dB e nettamente superiore al livello di pressione sonora di ogni componente di frequenza superiore a 3500 Hz. Per i motocicli aventi cilindrata fino a 125 cmc. il livello sonoro soggettivo di cui alla lettera a) deve essere compreso tra 95 e 110 dB, e il livello di pressione sonora, nella banda da 2400 a 3500 Hz, di cui alla lettera b) deve essere di almeno 95 dB ferme restando tutte le altre condizioni e le modalita' di misura. Per i ciclomotori il livello sonoro soggettivo di cui alla lettera a) deve essere compreso tra 90 e 105 dB, e il livello di pressione sonora nella banda da 2400 a 3500 Hz. di cui alla lettera b) deve essere di almeno 90 dB ferme restando tutte le altre condizioni e modalita' di misura.