(Norme-art. 208)
                              Art. 208 
         (Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni 
                  del codice e del codice abrogato) 
  1. Quando nelle leggi o nei  decreti  sono  richiamati  istituti  o
disposizioni del codice abrogato, il  richiamo  si  intende  riferito
agli istituti o alle disposizioni  del  codice  che  disciplinano  la
corrispondente materia.