Art. 208 (a). Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (( 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono )) (( destinati: )) (( a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per )) (( la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura )) (( dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma )) (( dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 )) (( (b), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza )) (( stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento )) (( delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla )) (( sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre )) (( 1988, n. 556 (c), per la redazione dei piani urbani di )) (( traffico, per finalita' di educazione stradale e per )) (( l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato )) (( dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; )) (( b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del )) (( venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e )) (( ricerche sulla sicurezza del veicolo. )) 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 360/1993. In precedenza il comma 2 era stato corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993. (b) Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera x), della legge n. 190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e' il seguente: "1. Il codice della strada dovra' essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis); x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita' di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalita'". (c) La legge n. 556/1988 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.