Art. 208 (a).
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
  1.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative   pecuniarie   per
violazioni  previste  dal  presente  codice sono devoluti allo Stato,
quando le violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
agenti  dello  Stato,  nonche' da funzionari ed agenti delle Ferrovie
dello Stato o delle ferrovie e tranvie  in  concessione.  I  proventi
stessi  sono  devoluti  alle  regioni,  province  e comuni, quando le
violazioni  siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
(( 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono     ))
(( destinati:                                                      ))
(( a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per  ))
(( la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura           ))
(( dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma       ))
(( dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190     ))
(( (b), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza   ))
(( stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento   ))
(( delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla       ))
(( sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre     ))
(( 1988, n. 556 (c), per la redazione dei piani urbani di          ))
(( traffico, per finalita' di educazione stradale e per            ))
(( l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato  ))
(( dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;           ))
(( b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del      ))
(( venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e  ))
(( ricerche sulla sicurezza del veicolo.                           ))
  3.  Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote  dei  proventi
da  destinarsi  alle  suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
  4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma  1  sono
devoluti  alle  finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento
della circolazione sulle strade,  al  potenziamento  e  miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art.
36,  alla  fornitura  di  mezzi  tecnici  necessari  per i servizi di
polizia stradale di loro  competenza.  Gli  stessi  enti  determinano
annualmente,  con  delibera della giunta, le quote da destinarsi alle
suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate  al  Ministro
dei  lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  introdurre  con  propri
decreti   le   occorrenti   variazioni   nello  stato  di  previsione
dell'entrata e nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
dei lavori pubblici.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 109 del D.Lgs.  n.  360/1993.  In  precedenza  il
          comma   2  era  stato  corretto  con  avviso  di  rettifica
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          32 del 9 febbraio 1993.
             (b)  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettera x), della
          legge n.   190/1991 (Delega al  Governo  per  la  revisione
          delle  norme  concernenti  la disciplina della circolazione
          stradale) e' il seguente:
             "1. Il codice della strada dovra' essere informato  alle
          esigenze  di  tutela della sicurezza stradale e ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a) - w) (omissis);
              x) determinazione, nella misura del 5  per  cento,  dei
          proventi  delle  infrazioni spettanti ad organi dello Stato
          da devolvere ai competenti organi ministeriali  per  studi,
          ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per
          la  redazione  dei piani urbani di traffico e per finalita'
          di educazione stradale;  previsione  che  il  Ministro  dei
          lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e
          del  tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da
          destinare alle suddette finalita'".
             (c)  La  legge  n.  556/1988  converte  in  legge,   con
          modificazioni,  il  decreto-legge  4 novembre 1988, n. 465,
          recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione
          di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.