Art. 208 (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario) 1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.". 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. 3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. 4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga", nonche' di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio". 5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita' a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. .