ART. 208 
(autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di
                        recupero dei rifiuti) 
 
  1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti  di
smaltimento o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  devono
presentare apposita domanda alla regione competente  per  territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto  e  la  documentazione
tecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  Ove  l'impianto
debba essere sottoposto alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto  all'autorita'  competente  ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano  sospesi  fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  ai
sensi della parte seconda del presente decreto. 
  2.  Per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  6,   comma   13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di
cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita'  di
smaltimento o di recupero dei rifiuti: 
    a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  stato
gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  ne
riporta gli estremi; 
    b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   o
l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,  prevedendo  invece
nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a  tutti  i
partecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all'articolo  208,
comma 3; 
    c) la Regione, o  l'autorita'  da  essa  delegata,  specifica  in
conferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensi
dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 
    d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati  con  gli
elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
    e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,
sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell'autorita'  da  essa
delegata alla gestione della materia; 
    f) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  18,  e'
effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia   l'autorizzazione
integrata ambientale; 
    g) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  19,  e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al
comma 1, la regione individua  il  responsabile  del  procedimento  e
convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza  dei  servizi
partecipano, con un preavviso di almeno  20  giorni,  i  responsabili
degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle  autorita'
d'ambito e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e'  realizzato
l'impianto,  nonche'  il  richiedente  l'autorizzazione  o   un   suo
rappresentante  al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni   e
chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione  di
cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di  servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza  e
le relative determinazioni devono fornire  una  adeguata  motivazione
rispetto  alle  opinioni  dissenzienti  espresse  nel   corso   della
conferenza. 
  4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,  la  Conferenza  di
servizi: 
    a) procede alla valutazione dei progetti; 
    b)  acquisisce  e  valuta  tutti  gli  elementi   relativi   alla
compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'articolo  177,
comma 4; 
    c)  acquisisce,  ove  previsto  dalla   normativa   vigente,   la
valutazione di compatibilita' ambientale; 
    d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi  atti  alla
regione. 
  5. Per l'istruttoria  tecnica  della  domanda  le  regioni  possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 
  6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni   della
Conferenza dei servizi, valutando  le  risultanze  della  stessa,  la
regione, in caso di valutazione positiva del progetto,  autorizza  la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico e comporta la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia   di
autorizzazione. 
  8. L'istruttoria si  conclude  entro  centocinquanta  giorni  dalla
presentazione della domanda  di  cui  al  comma  1  con  il  rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 
  9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta,
da  eventuali  richieste  istruttorie  fatte  dal  responsabile   del
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a  decorrere  dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 
  10. Ferma restando la valutazione delle  eventuali  responsabilita'
ai sensi della  normativa  vigente,  ove  l'autorita  competente  non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al  comma  8,  si  applica  il  potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
  11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le  prescrizioni
necessarie  per  garantire   l'attuazione   dei   principi   di   cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 
    a) i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati; 
    b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisiti
tecnici con particolare riferimento  alla  compatibilita'  del  sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  di
rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo  della
conformita' dell'impianto al progetto approvato; 
    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
    d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; 
    f) le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  ad
essa successivi che si rivelino necessarie; 
    g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  la
fase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestate
conformemente  a  quanto  diposto  dall'articolo   14   del   decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45) 
    h) la data di scadenza dell'autorizzazione,  in  conformita'  con
quanto previsto al comma 12; 
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da  recupero
energetico. 
  11-bis.  Le  autorizzazioni  concernenti   l'incenerimento   o   il
coincenerimento  con  recupero  di  energia  sono  subordinate   alla
condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di
efficienza  energetica,  tenendo  conto   delle   migliori   tecniche
disponibili. 
  12.   Salva   l'applicazione   dell'articolo   29-octies   per   le
installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  l'autorizzazione  di
cui al comma 1 e' concessa  per  un  periodo  di  dieci  anni  ed  e'
rinnovabile. A tale  fine,  almeno  centottanta  giorni  prima  della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda
alla regione che  decide  prima  della  scadenza  dell'autorizzazione
stessa. In ogni caso l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla
decisione espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
prestate.  Le   prescrizioni   dell'autorizzazione   possono   essere
modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  anni
dal rilascio,  nel  caso  di  condizioni  di  criticita'  ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e
nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge  n.  241
del 1990. 
  12-bis. Per impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti
ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6,  comma  13,  il
rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di  cui  al
presente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
  13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di  cui
al titolo VI della parte quarta del  presente  decreto,  in  caso  di
inosservanza  delle  prescrizioni   dell'autorizzazione   l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per
la salute pubblica e per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e per l'ambiente. 
  14. Il controllo e l'autorizzazione  delle  operazioni  di  carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in  aree  portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge  28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,
n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
sulle navi e dalle  altre  disposizioni  previste  in  materia  dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e  di  sbarco  non  puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui  all'articolo  193,  comma  1,  del  presente
decreto. 
  15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,  esclusi  gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi  generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed  esclusi  i  casi  in  cui  si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in  via  definitiva,  dalla  regione  ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera  proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento  delle
singole   campagne   di   attivita'   sul    territorio    nazionale,
l'interessato,  almeno  sessanta  giorni   prima   dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione  nel  cui  territorio  si
trova il sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate  relative  alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'
l'ulteriore  documentazione  richiesta.  La  regione  puo'   adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento motivato qualora lo svolgimento della  stessa  nello  specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o  della  salute
pubblica. 
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta  del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali   sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
  17. Fatti salvi l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed  il  divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo non si  applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel
rispetto delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma  1,
lettera m). 
  17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  deve  essere
comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio  della
stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso  il
Catasto telematico e secondo gli standard concordati  con  ISPRA  che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,
dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
    c) sede dell'impianto autorizzato; 
    d) attivita' di gestione autorizzata; 
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    f) quantita' autorizzate; 
    g) scadenza dell'autorizzazione. 
  17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma  17-bis  deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catasto
telematico secondo standard condivisi. 
  18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,  questi  sono
comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti  di
cui all'articolo 189. 
  19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 
  ((19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 26 novembre 2010,  n.  196,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma
2-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009  (Emas),  e
del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l'importo  delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni".