(CODICE CIVILE-art. 2087)
                             Art. 2087. 
 
                (Tutela delle condizioni di lavoro). 
 
  L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza  e  la
tecnica,  sono  necessarie  a  tutelare  l'integrita'  fisica  e   la
personalita' morale dei prestatori di lavoro.