(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 209)
                 Art. 209. (Art. 78 del Testo Unico) 
           AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA 

 
  Le  caratteristiche  acustiche  del  dispositivo  di   segnalazione
acustica speciale per autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea
che percorrono le strade, indicate al primo comma dell'art.  108  del
Testo Unico, debbono essere le seguenti: 
    a) emissione di suoni, ugualmente intervallati, costituiti  dalle
note "La" (frequenza base 440 Hz) e "Fa" (frequenza base 349 Hz).  E'
ammessa per ciascuna  della  due  note  una  moderata  variazione  di
frequenza in piu' o in  meno  purche'  il  complesso  del  suoni  sia
sufficientemente armonico; 
    b) il livello sonoro soggettivo per ciascuna  nota,  misurato  in
condizioni  di  campo   libero,   deve   essere   massimo   sull'asse
dell'apparecchio, e compreso tra 105 e 125 dB a due metri di distanza
da esso; 
    c) il ciclo acustico - comprendente un suono di "La", una  pausa,
un suono di "Fa", una pausa - deve ripetersi  300  +/-  60  volte  al
minuto primo. 
  Le durate dei suoni e delle pause debbono  risultare  sensibilmente
uguali.