(Norme-art. 209)
                              Art. 209 
           (Corrispondenza tra uffici e organi del codice 
                       e del codice abrogato) 
  1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi  giudiziari  con
la  denominazione  del  codice  abrogato,  l'indicazione  si  intende
riferita agli uffici o agli organi  giudiziari  ai  quali  il  codice
attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.