Art. 209. 
                            Prescrizione 
 
  1. La prescrizione del diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  previste
dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24  novembre
1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 209:
             - Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981  (si
          veda in nota all'art. 194) e' il seguente:
             "Art.  28  (Prescrizione).  - Il diritto a riscuotere le
          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione.
             L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme del codice civile".