Art. 209. Prescrizione 1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a).
(a) Il testo dell'art. 28 della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile". Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie