Art. 209.
                            Prescrizione
  1. La prescrizione del diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  a
titolo  di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24  novembre
1981, n. 689 (a).
 
             (a)   Il   testo   dell'art.  28  della  legge  689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto  a  riscuotere  le
          somme  dovute  per  le  violazioni  indicate dalla presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione.
             L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme del codice civile".
       Sezione II -  Delle sanzioni amministrative accessorie
                a sanzioni amministrative pecuniarie