Art. 2094.
(Prestatore di lavoro subordinato).
E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.
((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga
a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre
quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".