(CODICE CIVILE-art. 2095)
                             Art. 2095. 
 
                (Categorie dei prestatori di lavoro). 
 
  ((I prestatori di lavoro subordinato si distinguono  in  dirigenti,
quadri, impiegati e operai)). 
 
  Le leggi speciali e le norme corporative, in  relazione  a  ciascun
ramo  di  produzione  e  alla  particolare  struttura   dell'impresa,
determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.