(CODICE CIVILE-art. 2099)
                             Art. 2099. 
 
                           (Retribuzione). 
 
  La retribuzione del prestatore di lavoro puo'  essere  stabilita  a
tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura  determinata
dalle norme corporative, con le modalita' e nei termini  in  uso  nel
luogo in cui il lavoro viene eseguito. 
 
  In mancanza di norme corporative o di  accordo  tra  le  parti,  la
retribuzione e' determinata dal giudice, tenuto conto,  ove  occorra,
del parere delle associazioni professionali. 
 
  Il prestatore di lavoro puo' anche essere retribuito in tutto o  in
parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione  o
con prestazioni in natura.