Art. 21 Retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.