Art. 21
                      Retribuzione di risultato

  1.  La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti
con  le  risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi
assegnati,   e'   attribuita   secondo   i   parametri  definiti  dal
procedimento   negoziale,   tenendo   conto  della  efficacia,  della
tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati   conseguiti   dai   singoli   funzionari,  al  fine  della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente
con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per  i  funzionari  preposti  agli  uffici  individuati  ai  sensi
   dell'articolo  10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio
   di  diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento
   o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.