Art. 21. 
              (Sistema informativo dei servizi sociali) 
1. Lo Stato, le regioni, le  province  e  i  comuni  istituiscono  un
sistema informativo dei servizi sociali per assicurare  una  compiuta
conoscenza  dei  bisogni  sociali,  del   sistema   integrato   degli
interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente  di
dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla  gestione  e
alla  valutazione  delle  politiche  sociali,  per  la  promozione  e
l'attivazione di  progetti  europei,  per  il  coordinamento  con  le
strutture  sanitarie,  formative,  con  le  politiche  del  lavoro  e
dell'occupazione. 
2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  e'  nominata,  con  decreto  del  Ministro  per   la
solidarieta'  sociale,  una  commissione  tecnica,  composta  da  sei
esperti di comprovata esperienza nel  settore  sociale  ed  in  campo
informativo, di cui due designati  dal  Ministro  stesso,  due  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in  ordine
ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso  i  quali  dare
attuazione ai diversi livelli operativi del sistema  informativo  dei
servizi sociali. La commissione e' presieduta da  uno  degli  esperti
designati dal Ministro per  la  solidarieta'  sociale.  I  componenti
della commissione durano in carica  due  anni.  Gli  oneri  derivanti
dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire  250
milioni annue, sono a carico del Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,  su
proposta  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  definisce   le   modalita'   e   individua,   anche
nell'ambito  dei  sistemi  informativi   esistenti,   gli   strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con  le  regioni  e  gli  enti
locali ai fini dell'attuazione del sistema  informativo  dei  servizi
sociali,  in  conformita'  con  le  specifiche  tecniche  della  rete
unitaria delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  tenuto  conto  di  quanto
disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.  281  del
1997,  in  materia  di  scambio  di  dati  ed  informazioni  tra   le
amministrazioni centrali, regionali  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i  comuni  individuano
le forme organizzative e gli strumenti necessari ed  appropriati  per
l'attivazione e la  gestione  del  sistema  informativo  dei  servizi
sociali a livello locale. 
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito  dei
piani di cui  agli  articoli  18  e  19,  sono  definite  le  risorse
destinate alla realizzazione  del  sistema  informativo  dei  servizi
sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani. 
 
          Note all'art. 21, comma 3:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  1,  della citata legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
          "1.  Al  fine della realizzazione della rete unitaria delle
          pubbliche  amministrazioni,  l'Autorita'  per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione   e'   incaricata,   per
          soddisfare    esigenze    di   coordinamento,   qualificata
          competenza  e  indipendenza  di giudizio, di stipulare, nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
          contraente,   uno   o   piu'  contratti-quadro  con  cui  i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto  dei  dati e all'interoperabilita' si impegnano a
          contrarre  con  le  singo!e amministrazioni alle condizioni
          ivi  stabilite.  Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 1,  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
          in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
          gli  atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
          esecutivi  non  sono  soggetti al parere dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica   amministrazione  e,  ove
          previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.".
          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997:
          "Art.   6   (Scambio  di  dati  e  informazioni).  -  1. La
          Conferenza  Stato-regioni  favorisce l'interscambio di dati
          ed   informazioni  sull'attivita'  posta  in  essere  dalle
          amministrazioni   centrali,   regionali  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
          2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa
          tra  Governo,  regioni  e  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  anche  ai  fini della costituzione di banche dati
          sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
          dalle  regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
          ed  i  criteri  di  sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
          informazioni  sono  stabiliti di intesa con l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione.
          3.  I  protocolli  di  intesa  di cui al comma 2 prevedono,
          altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
          province  autonome  si  avvalgono della rete unitaria delle
          pubbliche  amministrazioni  e dei servizi di trasporto e di
          interoperabilita'  messi  a  disposizione dai gestori, alle
          condizioni  contrattuali  previste  ai  sensi dell'art. 15,
          comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".