Art. 21 (R) 
                 Autenticazione delle sottoscrizioni 
 
  1. L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza  o
dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  da  produrre  agli
organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di  servizi
pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2  e
comma 3. (R) 
  2.  Se  l'istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di
notorieta' e' presentata a soggetti diversi  da  quelli  indicati  al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione  e'  redatta  da  un  notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto  a  ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in  tale
ultimo  caso,   l'autenticazione   e'   redatta   di   seguito   alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo  accertamento
dell'identita'   del   dichiarante,   indicando   le   modalita'   di
identificazione, la data ed il luogo di  autenticazione,  il  proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la  propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)