Art. 21 Disposizioni in materia di ricerca industriale 1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilita' del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata): "Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST. 2. La domanda dovra' evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi: a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento; b) il carattere di addizionalita' del progetto rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca dell'impresa. Tale elemento e' presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese cosi' come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto; c) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' di ricerca; d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attivita' rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto. 3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni. 4. La domanda di finanziamento dovra' essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verra' rilasciata dal responsabile legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonche' per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potra' essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosita' della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la societa' indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 5. Il Ministero, previa verifica della regolarita' della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 del 1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1. 6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili: a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto; b) novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili; c) utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo; d) conformita' agli indirizzi generali sulla ricerca applicata. Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, puo' attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio e' obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire. 7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando: a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonche' delle condizioni di cui al comma 3; b) la congruita' delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto; c) l'attendibilita' delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente. 8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero. 9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo. 10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali: A) per quanto riguarda le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. B) per quanto riguarda le attivita' di ricerca industriale, il finanziamento non puo' eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata e' comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. D) per i progetti le cui attivita' interessano al contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. E) per entrambe le tipologie di attivita', possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili: 1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 2) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 3) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o piu' partners di altri Stati membri della UE, sempreche' non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero; 6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Universita'; F) L'intervento aggiuntivo non puo' comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato e' ridotta, per entrambe le tipologie di attivita', al 45%. 11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca); 2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attivita' di ricerca; 3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; 4) spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale; 5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 12. Il progetto non e' finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale. 13. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggionare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea. 14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attivita' di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto e' trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto. 15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali. 16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita' organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potra' acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procedera' alla verifica delle attivita' eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attivita' eseguita, in proporzione al finanziamento concesso. 18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - e' subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attivita' contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46 del 1982 (9), e successive integrazioni, o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento. 19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale". "Art. 5. - 1. Il Fondo speciale ricerca applicata finanzia le attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di eta' non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitivita' internazionale dei settori interessati. 2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma. 3. Le attivita' di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo. 4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attivita' di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attivita' di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attivita' di formazione devono riguardare, altresi', l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata. 5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero: a) la preparazione e la gestione delle attivita' di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate; b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attivita' di formazione; c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente. 6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile. 7. Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto. 8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attivita' di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attivita' di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attivita' svolte e sul livello di qualificazione conseguito". "Art. 6. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ai fini del riconoscimento di validita' nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri. 2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attivita' istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalita' delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento da' comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile. 3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione tecnico consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico ex art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto. 4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensita' massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attivita', di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto. 5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attivita' contrattuali dei progetti" "Art. 11. - 1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346 del 1988 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346 del 1988, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurera' la stipula e la gestione del contratto. 2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346 del 1988, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS e' comunicato all'Istituto finanziatore, che puo' sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessane per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilita' a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame. 3. I progetti sono finanziati secondo le modalita' di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato e' concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di ricerca industriale. 4. Per i progetti le cui attivita' interessano al contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi. 5. Per entrambe le tipologie di attivita' di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non puo' comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi e' ridotta al 25% per le attivita' di sviluppo precompetitive e al 30% per le attivita' di ricerca industriale. 6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, e' pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento. 7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - e' subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa". - La legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: "4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 4.".