Art. 21 
      (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 
 
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di  rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
operazioni eseguibili. 
   2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  20,  commi  2  e  4,  si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.