Art. 21.
                          Norme transitorie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'atto  amministrativo che dispone l'esenzione di un medicinale dagli
accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione di cui al
decreto  del Ministro della sanita' in data 18 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
 
          Nota all'art. 21:
              -  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data
          18 marzo  1998,  reca:  «Modalita'  per  l'esenzione  dagli
          accertamenti     sui     medicinali     utilizzati    nelle
          sperimentazioni cliniche».