Art. 21.
(Dismissione     della     partecipazione     dello    Stato    nella
                 RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  e'  completata  la  fusione per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione  italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai
fini  di  tale  operazione,  i termini di cui agli articoli 2501-ter,
ultimo  comma,  2501-septies,  primo  comma, e 2503, primo comma, del
codice   civile,   sono   dimezzati.  Le  licenze,  autorizzazioni  e
concessioni  di  cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
saranno,  per  effetto  della  presente  legge,  trasferite  di pieno
diritto  alla  societa'  incorporante,  senza necessita' di ulteriori
provvedimenti.
2.  Per  effetto  dell'operazione  di  fusione  di cui al comma 1, la
societa'   RAI-Holding   Spa   assume  la  denominazione  sociale  di
"RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione
della  societa'  incorporata  assume  le  funzioni  di  consiglio  di
amministrazione   della   societa'   risultante   dalla  fusione.  Le
disposizioni  della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione
italiana  Spa  si  intenderanno  riferite  alla  societa'  risultante
dall'operazione di fusione.
3.  Entro  quattro mesi dalla data di completamento della fusione per
incorporazione  di  cui  al  comma  1  e' avviato il procedimento per
l'alienazione     della     partecipazione    dello    Stato    nella
RAI-Radiotelevisione  italiana Spa come risultante dall'operazione di
fusione  di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta
pubblica  di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, e
relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  e  successive  modificazioni.  Con una o piu' deliberazioni del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  sono
definiti  i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli
altri  elementi  dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di
cui al presente comma.
4.  Una  quota  delle  azioni  alienate  e'  riservata  agli aderenti
all'offerta  che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con
il  pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21  febbraio  1938,  n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880,  e  successive  modificazioni.  Tali  azioni  non possono essere
alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5.  In  considerazione  dei  rilevanti  e  imprescindibili  motivi di
interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del
servizio    pubblico    generale    radiotelevisivo   affidata   alla
RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  e' inserita nello statuto della
societa'  la  clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi  il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle
azioni  aventi  diritto  di  voto  per  tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto
o  di  blocco,  o  comunque  gli  accordi  relativi alla modalita' di
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana  Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante
soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva  superiore  al  limite  di  possesso  azionario del 2 per
cento,   riferito   alle   azioni   aventi  diritto  di  voto,  o  la
presentazione  congiunta  di  liste  da  parte  di  soggetti  in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
societa',  non  sono  modificabili e restano efficaci senza limiti di
tempo.
6.  Fino  al  31  dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7.  I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato
di  azioni  ordinarie  della  RAI-Radiotelevisione  italiana Spa sono
destinati  per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di  Stato,  di  cui  alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni.  La restante quota e' destinata al finanziamento degli
incentivi   all'acquisto   e   alla   locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 25, comma 7.
 
          Note all'art. 21:
              - Gli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 del Codice
          civile sono i seguenti:
              «Art.   2501-ter  (Progetto  di  fusione).  -  L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redige  un  progetto  di  fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1)  il  tipo,  la denominazione o ragione sociale, la
          sede delle societa' partecipanti alla fusione;
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3)  il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
                4)  le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5)   la   data   dalla  quale  tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili;
                6)  la  data  a  decorrere  dalla quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7)   il   trattamento   eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni;
                8)  i  vantaggi  particolari eventualmente proposti a
          favore  dei  soggetti  cui  compete l'amministrazione delle
          societa' partecipanti alla fusione.
              Il  conguaglio  in  danaro  indicato  nel numero 3) del
          comma  precedente  non  puo'  essere superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Tra  l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
          decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
          trenta  giorni,  salvo  che i soci rinuncino al termine con
          consenso unanime.».
              «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
          depositati  in copia nella sede delle societa' partecipanti
          alla  fusione,  durante  i  trenta  giorni che precedono la
          decisione   in  ordine  alla  fusione,  salvo  che  i  soci
          rinuncino  al  termine  con  consenso unanime, e finche' la
          fusione sia decisa:
                1)  il  progetto di fusione con le relazioni indicate
          negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
                2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
          partecipanti  alla  fusione,  con le relazioni dei soggetti
          cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
                3)   le   situazioni   patrimoniali   delle  societa'
          partecipanti   alla   fusione  redatte  a  norma  dell'art.
          2501-quater.  I  soci  hanno diritto di prendere visione di
          questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.».
              «Art.  2503  (Opposizione  dei creditori). - La fusione
          puo'  essere  attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
          delle  iscrizioni  previste  dall'art.  2502-bis, salvo che
          consti  il  consenso  dei  creditori  delle societa' che vi
          partecipano  anteriori  all'iscrizione  prevista  nel terzo
          comma  dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
          non  hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
          corrispondenti  presso una banca, salvo che la relazione di
          cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
          partecipanti   alla   fusione,   da  un'unica  societa'  di
          revisione    la    quale   asseveri,   sotto   la   propria
          responsabilita'  ai  sensi  del  sesto  comma dell'articolo
          2501-sexies,  che  la situazione patrimoniale e finanziaria
          delle   societa'   partecipanti   alla  fusione  rende  non
          necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
              Se  non  ricorre  alcuna di tali eccezioni, i creditori
          indicati  al comma precedente possono, nel suddetto termine
          di  sessanta  giorni,  fare  opposizione. Si applica in tal
          caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
              -  Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.,
          si vedano note all'art. 18.
              -  Il  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   1° giugno   1994,   n.  126,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
          n.  474,  pubblicata  Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n.
          177,   e   successive   modificazioni,   reca:  «Norme  per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissione   di
          partecipazioni   dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  in
          societa' per azioni.».
              -  Per il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
          convertito  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
          modificazioni, si vedano note all'art. 18.
              -  L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 1994, n. 474, e' il seguente:
              «1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2,
          nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o
          indirettamente  controllate  dallo Stato o da enti pubblici
          anche  territoriali  ed economici, possono introdurre nello
          statuto   un  limite  massimo  di  possesso  azionario  non
          superiore, per le societa' di cui all'art. 2, al cinque per
          cento,  riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare,
          comprendente  il  socio  stesso,  il  coniuge  non separato
          legalmente  e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
          per  tale  intendendosi il soggetto, anche non avente forma
          societaria,   che   esercita   il  controllo,  le  societa'
          controllate  e  quelle  controllate  da uno stesso soggetto
          controllante,  nonche'  le  societa'  collegate;  il limite
          riguarda   altresi'   i   soggetti   che,   direttamente  o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie  o interposta persona aderiscono anche con terzi
          ad  accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque  ad  accordi  o patti di cui all'art. 10, comma 4,
          della  legge  18 febbraio  1992,  n.  149,  come sostituito
          dall'art.  7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
          relazione  a  societa'  terze, qualora tali accordi o patti
          riguardino  almeno  il  dieci per cento delle quote o delle
          azioni  con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di societa'
          quotate,  o il venti per cento se si tratta di societa' non
          quotate.».
              -  La  legge  27 ottobre  1993,  n.  432,  e successive
          modificazioni,   recante:   «Istituzione   del   Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1993, n. 257.